Privacy & Videosorveglianza
La legge italiana in materia di videosorveglianza stabilisce sostanzialmente questi principi di base:
- principio di necessità: la videosorveglianza va usata solo nel caso che sia realmente necessaria e che sia la tecnica più adatta per prevenire un evento criminoso;
- principio di conoscenza: le riprese non possono essere effettuate di nascosto, all’insaputa delle persone coinvolte. Nell’area soggetta a videosorveglianza devono essere presenti dei cartelli che avvisino le persone in transito;
- principio di limitatezza: le riprese vanno limitate allo spazio ed al tempo necessari per lo scopo e comunque alle aree di competenza della persona che ne fa uso;
- Principio di responsabilità: chi viene ripreso deve sapere chi effettua le riprese e chi conserva i filmati, in modo da sapere a chi rivolgersi in caso di problemi.
- diritto all’oblio: i filmati devono essere cancellati appena viene meno la necessità di conservarli, cioè di solito dopo 24 ore.
È legittimo installare telecamere in azienda, cioè in negozi, uffici e laboratori. Ciò che invece non si può fare è usare queste telecamere anche o solo per misurare le prestazioni professionali dei propri dipendenti. Le registrazioni necessarie per ragioni di sicurezza, effettuate seguendo i principi di cui sopra, sono invece legittime.
L’installazione del sistema di videosorveglianza negli ambienti di lavoro è subordinato alla presentazione di una autorizzazione preventiva alla Direzione Provinciale del Lavoro.
L’istanza di autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi ai sensi dell'art. 4 della legge 20 Maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) si compone di:
- modulo di richiesta che ogni DPL mette a disposizione online;
- due planimetrie in formato A4 con ubicazione delle telecamere e coni di ripresa, descrizione d’uso dei locali e arredi;
- informativa a tutto il personale dipendente nelle forme del Dlgs. n. 196/2003 dell’installazione del sistema di videosorveglianza;
- relazione tecnica descrittiva dell’impianto con particolare riferimento alle modalità di funzionamento dei dispositivi di registrazione e accesso alle immagini;
- schede tecniche delle videocamere e dei videoregistratori.
Le sanzioni previste per i trasgressori: arresto fino a due anni o ammenda da 10.000 € a 50.000 € per l’omissione di adozione delle misure minime, sanzione amministrativa da 3.000 € a 30.000 € per la violazione delle disposizioni sull’informativa.