Giugno 2015

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Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti

Ai sensi della circolare del 18 Marzo 2004 del Ministro del Lavoro si precisa che le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione.

Il decreto legislativo (delegato dalla legge n.183/2014) n. 23 del 4 marzo 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 6 marzo ed è entrato in vigore il giorno seguente. Evidentemente era questo il decreto più atteso nell’ambito del c.d. Jobs Act perché delinea la disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella sua nuova versione “a tutele crescenti”.

Oltremodo chiara è la scelta del legislatore: fare del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (a tutele crescenti) la forma di impiego prevalente nel mercato del lavoro attuale. In che modo? Incentivandolo.

I vantaggi “proposti” per “incentivare” il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato possono essere distinti in due tipologie: una di tipo economico ed una di tipo normativo.

Vantaggi di tipo economico:

  • esonero contributivo ai sensi della legge di stabilità 2015, art. 1 commi 118 e 119;
  • possibilità di “sottrarre” dalla base di calcolo per l’IRAP (per intero) le spese sostenute per il costo del lavoro, ai sensi dei commi 20 e segg. dell’art. 1 della legge di stabilità 2015.
Vantaggi di tipo normativo:
  • una maggiore flessibilità (per ora solo nella legge di delega) della normativa in materia di controllo sull’attività lavorativa e di demansionamento;
  • una flessibilità “agevolata” in uscita, dove la regola è oggi l’indennizzabilità del licenziamento illegittimo con corresponsione di un’indennità di entità certa e crescente con l'anzianità di servizio.

  • In realtà, secondo gli ultimi dati diffusi a mezzo stampa, gli incentivi all’assunzione a tempo indeterminato non hanno “creato occupazione” ma per ora hanno solo “stabilizzato l’occupazione”: il nuovo sistema incentrato sul contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ha soppiantato quelle tipologie contrattuali che occupavano “in modo precario” i lavoratori italiani fino a ieri: il contratto a progetto, l’associazione in partecipazione ed il contratto a tempo determinato.

    Quindi, al momento, non possiamo affermare che il Jobs act abbia creato nuovi posti di lavoro: per questo si dovranno attendere misure strutturali di sostegno all’imprenditoria italiana (un nuovo piano industriale) cui si andrà ad affiancare anche il sostegno della nuova disciplina sui licenziamenti (le c.d. tutte crescenti, appunto).

    Accontentiamoci per ora di aver comunque reso “più stabile” l’occupazione già esistente...

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    Avv. Andrea Rapacciuolo
    Responsabile Vigilanza Ordinaria della Direzione Interregionale del Lavoro di Milano
 

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